La tassa di registro nella cessione di aziende
La cessione di aziende è un’operazione che trova sempre maggiore diffusione in questi anni, grazie soprattutto alla crisi economica che ha investito l’economia mondiale. Questa ha, infatti, amplificato alcuni fenomeni che sono in realtà funzionali in un’economia moderna.
Il passaggio di proprietà dei fattori produttivi è, infatti, un fenomeno che non deve richiamare solamente il fallimento o l’impossibilità di produrre utili, bensì esso è anche sinonimo di dinamicità dell’economia e della sua capacità di rendere di nuovo efficiente l’allocazione delle risorse. Per questo motivo il passaggio di un complesso di bene organizzati dalle mani di un imprenditore insolvente, fino a quelle di chi con sapienza e competenza è in grado di dargli nuova vita, è un’attività molto importante per tutto il sistema economico. Di un’azienda prospera e produttiva ne giovano, infatti, tutti gli attori economici che collaborano nella scena globale.
Grazie ad un decreto legislativo ed un decreto legge, emanati dal Governo rispettivamente nel 2011 e nel 2013, la tassazione in materia di trasferimento di azienda ha avuto un notevole cambiamento. Questo cambiamento è apprezzabile già dal primo giorno dell’anno 2014. Gli effetti più importanti creati dagli articoli della suddetta regolamentazione, sono da riscontrarsi nel cambiamento delle aliquote da applicare in caso di cessione di azienda. Infatti esse sono cambiate dal 7% fino al 9% per quanto riguarda l’imposta di registro che deve essere applicata ai fabbricati.
Sebbene questo possa far pensare, di primo acchito ad un aumento dei costi per effettuare questa operazione, è bene sottolineare che le altre misure introdotte bilanciano molto bene questo aumento di aliquota ed anzi, nel complesso gli oneri a carico di chi effettua tale operazione sono diminuiti, almeno per quanto riguarda gli oneri fiscali. Infatti molte operazioni sono state fatte rientrare nella categoria di quelle considerate esenti da imposta di bollo.
Per analizzare l’imposta di registro è bene prima sottolineare che la cessione di azienda si può verificare anche solo per una parte di azienda, o per come viene definita in gergo tecnico per un suo ramo operativo. Questo è molto importante per capire che anche solo alcuni beni debitamente organizzati e funzionali tra loro, possono concorrere ad essere oggetto di cessione di azienda. La disciplina che si applica è sempre la medesima, anche se non si tratta dell’intera azienda. La cessione sarà, quindi, sottoposta all’applicazione dell’imposta di registro, la quale tuttavia è proporzionale e si applica in modo separato in base al tipo di bene che viene considerato. Ogni tipologia di bene, infatti, ha una suo aliquota dedicata e, quindi, prima di effettuare il calcolo globale è opportuno scindere tutte le tipologie di beni che saranno oggetto di cessione unitaria. Ad ognuna di queste categorie dovrà essere applicata la sua aliquota per calcolare l’imposta di registro da pagare.
Se non si dovesse effettuare questa scissione, ci si ritroverebbe a pagare l’aliquota maggiore su tutti i beni in oggetto, mentre per alcuni di essi il costo fiscale potrebbe essere anche notevolmente inferiore. Per citare alcuni esempi fondamentali di questa scaglionatura nell’applicazione delle aliquote, si fa riferimento al 3% applicato sull’avviamento, evidentemente molto differente dal 12% che viene applicato sui terreni agricoli. Per calcolare l’avviamento, al fine di una precisa applicazione della tassa di registro, l’amministrazione finanziaria utilizza un metodo standardizzato che le permette di non effettuare distorsioni di calcolo tra i diversi soggetti che si trova di volta in volta a controllare.
Questo garantisce un certo livello di imparzialità ed aumenta anche la trasparenza della Pubblica Amministrazione, requisito che spesso viene invocato a gran voce da molti Governi. Per questi motivi l’avviamento viene sempre calcolato, o quasi sempre, come una capitalizzazione degli utili lordi conseguiti dall’azienda sottoposta a cessione, calcolati per gli ultimi tre esercizi utili. Utilizzando questo metodo come punto fermo, inoltre, il cessionario ed il cedente possono già avere una stima di quello che sarà l’avviamento presente in sede di cessione di azienda. Questa grandezza, infatti, non è un dato contabile ben preciso e delineato, bensì ha un valore parzialmente astratto. Esso, infatti, viene spesso considerato come il maggior valore, accumulato negli anni di attività, rispetto al mero valore contabili dei singoli cespiti che costituiscono l’azienda.
Si è soliti enunciare che il valore globale dei beni aziendali è considerato con unico ed è maggiore della somma dei valori delle singole unità che ne fanno parte. Con esso si cerca, quindi, di dare un valore economico alla capacità, già collaudata, dell’organizzazione di produrre redditi futuri costanti. Infatti chi acquista un’attività già in funzione, lo fa con la consapevolezza di ottenere un duplice vantaggio. Da una parte si evita il gravoso impiego di risorse che sono necessarie all’apertura di una nuova realtà aziendale mentre dall’altra parte si gode del lavoro pregresso già svolto, il quale porterà sempre un beneficio anche negli anni a venire.
Infatti l’acquirente potrà contare sulla capacità, già dimostrata, che ha l’organizzazione di produrre un flusso di cassa positivo. In sostanza si acquisiranno tutte le competenze maturate negli anni di attività, tutte le conoscenze imparate nel settore ed anche tutta la clientela già fidelizzata. Quest’ultima svolgerà anche il ruolo di cuscinetto economico, ovvero permetterà di potersi sempre rivolgere a degli utenti già ben predisposti ad utilizzare beni e servizi prodotti dall’impresa.
Questo zoccolo duro può essere un vero e propri paracadute per eventuali problemi di insolvenza ed inoltre garantisce già un certo rientro, in termini economici, dell’investimento effettuato. Risulta, quindi, abbastanza evidente che all’avviamento debba essere dato un valore finanziario e non sono virtuale. Infatti esso è parte integrante della redditività aziendale e, come tale, deve confluire nella valutazione del valore di cessione e, quindi, nel calcolo della tassa di registro.