Fondo di garanzia PMI decreto cura italia: ecco le novità per le PMI
Nell’ottica del sostegno agli interventi a scopo di concessione del credito al sistema imprenditoriale del nostro paese che è stato danneggiato in maniera grave a causa dell’epidemia del coronavirus, il decreto legge del 17 Marzo “cura Italia” ha introdotto misure speciali in deroga alla normativa vigente per il rapporto al fondo di garanzia per le PMI.
Le disposizioni nel decreto Cura Italia che sono già entrati in vigore si rivolgono alle imprese con sede in Italia per 9 mesi dalla data del vigore.
L’obiettivo del decreto cura Italia è quello di rendere più accessibili i requisiti di accesso alla garanzia e anche di rendere potenziare l’intervento del fondo di garanzia.
Facciamo un elenco delle più importanti novità introdotto nel funzionamento del fondo di garanzia.
Fondo di garanzia PMI decreto cura italia: Quali sono le novità dell’articolo 49?
- Gratuità della garanzia: Concessione di garanzia del fondo imprese, precedentemente onerosa diventa gratuita per tutte le operazioni che sono state previste dal fondo di garanzia.
- Innalzata la misura della garanzia: Fino a importo di 1,5 milioni di euro garantiti per impresa, si applica la massima percentuale di copertura che consente la normativa europea (80% del finanziamento per la garanzia diretta) e il 90% garantito da confidi o altri fondi di garanzia.
- Innalzato l’importo massimo garantito: Importo portato fino a 5 milioni di euro, precedentemente era 2,5 milioni di euro.
- Criteri di valutazioni più favorevoli: Valutazione per l’accesso al fondo di garanzia fatta esclusivamente su base economico-finanziaria riferite agli ultimi 2 bilanci approvati, mentre per le imprese non soggette a redazione bilancio si prendono in considerazione le ultime 2 dichiarazioni fiscali. Non sono valutate informazioni andamentali dalla centrale rischi. Questa previsione ne consente l’accesso da parte di imprese economicamente e finanziariamente sane prime del coronavirus.
- Accesso senza valutazione alla garanzia per persone fisiche che svolgono attività d’impresa: i finanziamenti con durata 18 mesi e importi fino a 3.000 euro concessi a persone fisiche che esercitano attività d’impresa per la quale la stessa sia stata danneggiata causa coronavirus, sono ammessi al fondo gratuitamente e senza valutazione del beneficiario.
- Accesso al fondo delle operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti: sono ammissibili alla garanzia del fondo le operazioni di finanziamento esistenti, a patto che il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di un credito aggiuntivo all’impresa pari almeno del 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento che si rinegozia.
- Innalzamento importo massimo microcredito: è stato aumentato l’importo massimo per operzaioni di microcredito da 25.000 euro a 40.000 Euro. La “sezione speciale microcredito” del fondo andrà a garantire operazioni fino al massimo dell’importo.
Fondo di garanzia PMI decreto cura italia: Quali sono le novità dell’articolo 56?
- Estensione automatica garanzia su finanziamenti oggetto di moratoria bancaria: durata garanzia fondo estesa automaticamente per le PMI che concordano con la banca la sospensione dei pagamenti ai sensi dell’articolo 56 decreto cura italia (della moratoria).
- Istituzione sezione speciale di garanzia del fondo per i finanziamenti oggetto di moratoria bancaria: I finanziamenti per i quali è concessa la sospensione di cui articolo 56 sono assistiti, fino al 30 settembre 2020 dalla garanzia di sezione speciale apposita del fondo garanzia avente dotazione di 1.73 miliardi di euro. La garanzia sezione speciale del fondo è concessa a titolo gratuito e senza nessuna valutazione della PMI beneficiaria.
Per ulteriori approfondimenti e informazioni potete visitare il sito del ministero dello sviluppo economico che riporta alla pagina informativa del fondo di garanzia.