Accordi di collaborazione: le joint venture
Può capitare che le imprese, soprattutto quando le loro attenzioni sono rivolte ai mercati internazionali, abbiano il bisogno di creare collaborazioni o raggruppamenti con altre realtà. Questo accade quando esiste un obiettivo comune che l’azienda non è, magari, in grado di raggiungere solamente con le proprie forze. Non è raro che un’impresa voglia partecipare ad un appalto per il quale, però, non ha tutte le caratteristiche necessario che voglia penetrare all’interno di mercati esteri non conosciuti.
In altri casi, ci può essere la volontà di sviluppare nuovi prodotti o tecnologie che richiedono un ingente investimento finanziario. Una soluzione conveniente, in tutti questi casi sopra elencati, è la stipula di un accordo di collaborazione o joint venture.
La joint venture, quindi, altro non è che un accordo tra due o più imprese che decidono di impegnarsi in una collaborazione, al fine di perseguire determinati obiettivi comuni. In genere, queste collaborazioni vengono create per realizare grandi complessi industriali o per lo sviluppo di reti commerciali o ricerche tecnologiche. La caratteristica fondamentale di una joint venture è la presenza di un contratto che, oltre a definire l’obiettivo comune stabilisce i diritti e i doveri dei soggetti coinvolti. Alla base di questa collaborazione, ovviamente, deve sussistere la volontà dei soggetti ad integrare parte delle loro rispettive risorse.
Quando si realizza una joint venture tra due o più imprese viene redatto un contratto; quest’ultimo, però, non è univoco e non è giuridicamente riconosciuto. Il concetto stesso di joint venture fa riferimento a diversi tipi di contratto e può essere diverso a seconda del paese in cui si decide di creare il gruppo. Per tale motivo, il contratto sarà diverso ogni volta, a seconda degli obiettivi che si intendono perseguire e a seconda del paese in cui lo si stipula.
Le joint venture possono essere suddivise in due categorie
Ci sono quelle di forma contrattuale e quelle di forma societaria. La prima tipologia è un accordo tra imprese che, attraverso il contratto, stabilisce tutti gli aspetti della collaborazione, oltre alla decisione su come ripartire gli eventuali guadagni o perdite. In questo caso, non viene creato un nuovo soggetto giuridico distinto e separato dai soggetti che vi aderiscono.
Generalmente, questo tipo di joint venture termina e si chiude con il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
La forma societaria, invece, è un accordo che crea un nuovo soggetto giuridico. Quest’ultimo è, solitamente, una società di capitali diversa dai soggetti partecipanti e che viene creata esclusivamente per lo svolgimento dell’attività in comune. Tale forma di joint venture, spesso, ha una durata anche indeterminata; non è detto, infatti, che l’accordo si chiuda con il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
La joint venture è una particolare forma di accordo che può portare notevoli vantaggi alle imprese; prima di tutto, non occorre molto tempo per realizzarla e una volta creata si crea un maggiore potere contrattuale. Inoltre, si uniscono competenze e conoscenze, mentre si suddividono rischi e costi.
La costituzione di una joint venture, però, espone i soggetti anche ad alcuni svantaggi ed è per tale motivo che è consigliabile valutare attentamente i partners con i quali iniziare la collaborazione. Essere all’interno di un gruppo di questo tipo significa avere una limitata autonomia decisionale e questo potrebbe comportare l’emergere di interessi individuali e, di conseguenza, conflitti interni. E’ bene anche sempre valutare la capacità dei soggetti prescelti, al fine della completa realizzazione degli obiettivi comuni.