Nel DPCM del 17 Maggio 2020 il presidente del consiglio dei ministri conte ha diramato le linee guida per la l’apertura degli stabilimenti balneari.
L’articolo 1 comma mm) del decreto che regolamenta le norme da seguire negli stabilimenti balneari al fine di evitare il rischio di contagio da covid-19, che ad oggi ha determinato l’obbligo di chiusura di tutti i locali pubblici.
Il provvedimento impone di applicare le linee guida contenute nel DPCM del 17 Maggio 2020.
Alle regioni resta la facoltà di ritardare l’apertura degli stabilimenti balneari (come peraltro ha già fatto l’Emilia-Romagna, spostando l’apertura al 25 maggio) e di istituire, tramite specifiche ordinanze, delle misure di sicurezza più restrittive rispetto alle linee guida diramate dal decreto (al momento le uniche regioni che hanno già varato un’ordinanza in merito sono Marche, Emilia-Romagna, Abruzzo, Liguria, Puglia e Basilicata; in assenza di specifiche normative regionali, sono valide le indicazioni nazionali).
Quali sono le linee guida per la riapertura di stabilimenti balneari?
Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
- È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto.
- Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura maggiore a 37,5 °C.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
- Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
- Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.
- Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto.
- Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.
- Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l’importanza dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.
- È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
- Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beachsoccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.
Ecco il collegamento al decreto approvato il 17 Maggio 2017