Durante le trattative che riguardano la cessione attività commerciale, venditore e acquirente si scambiano delle informazioni riservate. È soprattutto chi acquista ad avere il forte interesse di sapere il più possibile sull’azienda che ha intenzione di comprare. Molte informazioni sono pubbliche, altre riservate. Approfondiamo l’argomento.
Ciò che si può conoscere di un’azienda in fase di cessione è l’ammontare del bilancio e lo statuto della società. Altre informazioni più interessanti come il portafoglio clienti, il know how e i contratti in essere, invece, sono riservate.
Come detto nel precedente post del nostro Blog, durante le trattative vengono stilati dei documenti precontrattuali che attestano “l’avanzare dei lavori”. Servono a tutelare entrambe le parti da eventuali incomprensioni che potrebbero nascere durante la definizione del contratto, nonché in caso di un’eventuale disdetta. Il recesso delle trattative potrebbe avvenire, però, anche in fase avanzata ovvero quando venditore e investitore (spesso concorrenti) si sono scambiati molte informazioni riservate.
Entrambi potrebbero usarle in modo scorretto, no? Per limitare questo rischio i documenti precontrattuali che le contengono sono spesso accompagnati o integrati dal cosiddetto “no disclosure agreement”, cioè un accordo di segretezza che vieta alle parti di usare le informazioni acquisite durante la trattativa.
L’efficacia di questi documenti stilati a garanzia delle informazioni riservate è relativa: hanno più un effetto deterrente che pratico. In effetti è molto difficile sanzionare la violazione degli accordi, a meno che i documenti stilati non contengano delle penali a carico della parte inadempiente.
La normativa di riferimento in questo caso è quella della legge sul diritto d’autore (basta pensare all’uso illecito di un database di contatti) e si trova nelle disposizioni contenute nel Codice Civile (concorrenza sleale) e nel Codice della Privacy.
Quello che ti consigliamo, dunque, che tu sia un investitore o un venditore, è di prevedere sempre un accordo di riservatezza in fase di trattativa. Dovrà avere una funzione probatoria e di quantificazione del danno nel caso in cui venisse violato.
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