Cessione azienda e ramo d’azienda: le differenze
L’oggetto di una cessione aziendale è fondamentale per determinare il regime fiscale applicabile all’operazione e le relative norme. Approfondiamo insieme cessione azienda e ramo d’azienda osservando in cosa differiscono.
L’azienda viene definita in più modi
Iniziamo dalle definizioni, che in verità per l’azienda sono davvero tante. Se, infatti, il Codice Civile all’articolo 2555 stabilisce cosa rappresenta (un insieme di beni materiali organizzati), esistono norme speciali e orientamenti della giurisprudenza che ne delineano un significato non sempre univoco.
Una tale varietà di definizioni, come immaginerai, crea dei problemi di interpretazione quando si parla di cessione d’azienda, di un suo ramo, dei rapporti giuridici, di uno o più beni che fanno capo all’impresa.
Il ramo d’azienda
Il ramo d’azienda, secondo l’articolo 2112 del Codice Civile, è una “articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.
Le norme relative alla cessione di ramo d’azienda sono le stesse che regolano la cessione d’azienda sia in termini di successione dei contratti (inclusi quelli di lavoro), sia riguardo le responsabilità attribuite al cedente sui debiti appartenenti all’impresa ceduta.
Come anticipato, cambiando l’oggetto di cessione cambiano il sistema normativo a cui è sottoposto (soprattutto in caso di successione automatica del cessionario riguardo contratti di lavoro e debiti dell’azienda ceduta) e la tassazione.
Cosa avviene se si cede un’azienda o un ramo di azienda
Stabilita, a monte, una precisa distinzione fra ciò che si desidera trasferire – l’azienda o un suo ramo – si procederà col definire la tipologia di cessione.
Da questa distinzione, dunque, dipendono delle importanti conseguenze:
- Il regime fiscale sarà applicabile in modo differenziato tra cessione d’azienda e singoli beni. L’impresa sconterà l’imposta di registro, nel caso di cessione di singoli beni invece ci sarà solo l’imposizione dell’IVA;
- La successione dei contratti – nello specifico quelli di lavoro – in caso di cessione d’azienda avverrà con trasferimento automatico senza il bisogno dell’accettazione del contraente ceduto (in questo caso i lavoratori).
- Per la successione dei debiti aziendali nei confronti dei lavoratori e delle Pubbliche Amministrazioni, antecedenti alla cessione, in caso di vendita dell’azienda risponderà il cessionario in concorso con il cedente.
- Licenze e autorizzazioni amministrative, non trasferibili autonomamente, sono soggetti a voltura in caso di cessione aziendale.
Quando si mescolano le carte
Succede, talvolta, che alcuni capi d’impresa sfruttino la cessione d’azienda o di un ramo di essa sulla base dei vantaggi che ne possono trarre, indipendentemente da quella che sarà la reale operazione eseguita.
Facciamo un esempio: può capitare che dietro una cessione d’azienda, in realtà, ci sia solo un trasferimento di singoli beni – come i lavoratori – in modo da non dover chiedere loro il consenso.
Al contrario, succede che la cessione di singoli beni venga definita cessione d’azienda, ad esempio per diminuire il carico fiscale dell’operazione e non trasferire effetti sfavorevoli come i debiti aziendali.
I soggetti coinvolti in cessioni del genere, che potremmo definire “mascherate”, possono però chiedere una riqualificazione del contratto. Potrebbero farlo i lavoratori, i creditori o l’amministrazione finanziaria. La legge, d’altronde, contrasta l’abuso di forme negoziali tipiche con finalità elusive. L’articolo 2112 del Codice Civile tutela, infatti, i diritti dei soggetti interessati.
Ci occupiamo di cessioni aziendali e di rami d’azienda da decenni. Scrivici o contattaci se desideri una consulenza più specifica sull’argomento.