L’oggetto di una cessione aziendale è fondamentale per determinare il regime fiscale applicabile all’operazione e le relative norme. Approfondiamo insieme cessione azienda e ramo d’azienda osservando in cosa differiscono.
Iniziamo dalle definizioni, che in verità per l’azienda sono davvero tante. Se, infatti, il Codice Civile all’articolo 2555 stabilisce cosa rappresenta (un insieme di beni materiali organizzati), esistono norme speciali e orientamenti della giurisprudenza che ne delineano un significato non sempre univoco.
Una tale varietà di definizioni, come immaginerai, crea dei problemi di interpretazione quando si parla di cessione d’azienda, di un suo ramo, dei rapporti giuridici, di uno o più beni che fanno capo all’impresa.
Il ramo d’azienda, secondo l’articolo 2112 del Codice Civile, è una “articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.
Le norme relative alla cessione di ramo d’azienda sono le stesse che regolano la cessione d’azienda sia in termini di successione dei contratti (inclusi quelli di lavoro), sia riguardo le responsabilità attribuite al cedente sui debiti appartenenti all’impresa ceduta.
Come anticipato, cambiando l’oggetto di cessione cambiano il sistema normativo a cui è sottoposto (soprattutto in caso di successione automatica del cessionario riguardo contratti di lavoro e debiti dell’azienda ceduta) e la tassazione.
Stabilita, a monte, una precisa distinzione fra ciò che si desidera trasferire – l’azienda o un suo ramo – si procederà col definire la tipologia di cessione.
Da questa distinzione, dunque, dipendono delle importanti conseguenze:
Succede, talvolta, che alcuni capi d’impresa sfruttino la cessione d’azienda o di un ramo di essa sulla base dei vantaggi che ne possono trarre, indipendentemente da quella che sarà la reale operazione eseguita.
Facciamo un esempio: può capitare che dietro una cessione d’azienda, in realtà, ci sia solo un trasferimento di singoli beni – come i lavoratori – in modo da non dover chiedere loro il consenso.
Al contrario, succede che la cessione di singoli beni venga definita cessione d’azienda, ad esempio per diminuire il carico fiscale dell’operazione e non trasferire effetti sfavorevoli come i debiti aziendali.
I soggetti coinvolti in cessioni del genere, che potremmo definire “mascherate”, possono però chiedere una riqualificazione del contratto. Potrebbero farlo i lavoratori, i creditori o l’amministrazione finanziaria. La legge, d’altronde, contrasta l’abuso di forme negoziali tipiche con finalità elusive. L’articolo 2112 del Codice Civile tutela, infatti, i diritti dei soggetti interessati.
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