Cessione azienda tassazione: plusvalenza e aspetti fiscali
Quali sono le conseguenze fiscali date dalla vendita di un’impresa? Cedere a terzi la propria attività imprenditoriale, o un ramo di essa, rappresenta sempre un’operazione di un certo peso.
Per questa ragione, prima di eseguire qualsiasi compravendita, sarà bene aprire gli occhi su tutti gli aspetti che la interessano. Oggi ti parliamo di alcuni adempimenti fiscali per l’imprenditore.
Cessione d’azienda e aspetti fiscali
Per il titolare d’impresa che decide di vendere, la plusvalenza maturata dalla cessione a titolo oneroso di un’azienda corrisponde a una parte di reddito positiva (art. 58 comma 1 del Tuir per persona fisiche; art. 86 comma 2 del Tuir per le società di capitali).
Quando il cedente è una persona fisica, titolare dell’azienda da oltre 5 anni, può beneficiare del regime di tassazione separata facendo riferimento all’articolo 17 comma 1 del Tuir.
In questo caso, ai fini fiscali, la plusvalenza da cessione sarà determinata dalla differenza tra il prezzo realizzato al netto degli oneri accessori (come l’imposta di registro del contratto, le spese del notaio, le commissioni di intermediazione, eccetera) e il valore delle attività/passività.
Se a vendere, invece, è una società di capitali proprietaria dell’azienda ceduta da almeno 3 anni, ai fini Ires (aliquota d’imposta sui redditi delle società) avrà più possibilità di scelta:
- far concorrere l’intera plusvalenza patrimoniale alla creazione del reddito dell’esercizio;
- scegliere di far tassare la plusvalenza rateizzandola in più quote per un periodo di 5 anni; in questo caso l’impresa dovrà presentare il suo reddito indicando dove potranno essere collocate le quote.
Ricorda: ai fini Irap la plusvalenza non è imponibile, così come la cessione d’azienda è un’operazione esente dall’IVA (art.2 comma 3 del D.p.r. 633/72) ma soggetta a imposta di registro.
Cosa dice la normativa civilistica
Dopo averti dato alcune informazioni riguardanti la tassazione e la plusvalenza nell’ambito della cessione aziendale, approfondiamo dei punti relativi alla normativa civilistica.
In base all’articolo 2556 del Codice Civile, una volta stabilito il prezzo della società in vendita e trovato il compratore, l’atto di cessione dovrà obbligatoriamente essere messo per iscritto come atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Lo stesso atto, inoltre, dovrà essere iscritto al Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla sua stipula. Fatto ciò, come immaginerai, nasceranno degli obblighi sia per l’acquirente che per il venditore.
Scopriamoli in breve:
- Divieto di concorrenza: chi ha ceduto l’impresa non potrà aprire un nuovo business che le fa concorrenza sia per oggetto che per ubicazione.
- Successione nei contratti: chi acquista subentra in automatico nei contratti dell’azienda venduta, a patto che non siano di carattere strettamente personale del cedente.
- Situazione debitoria: il venditore risponderà ai debiti sorti prima della cessione, purché siano stati iscritti nei libri contabili.
- Crediti aziendali: ceduti al compratore in automatico quando viene registrato l’atto di cessione.
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