Per stimare il valore di un’impresa da mettere in vendita vanno presi in considerazione numerosi beni, materiali e immateriali. Oggi parleremo di quelli intangibili ma di notevole valore economico: le cosiddette proprietà industriali.
Definite e tutelate dal D.Lgs. 10 febbraio 2005 n.30 (Codice della proprietà industriale), sono estremamente preziose ma, vista la loro intangibilità, talvolta problematiche. Scopriamo gli elementi disciplinati come proprietà industriali.
Il marchio di un’impresa è il mezzo con cui il mercato ne identifica servizi o prodotti. Se l’azienda ha lavorato molto al posizionamento del brand, rendendolo autorevole, questo rappresenta un bene fondamentale e di grande importanza. Facciamo un esempio di marchio vincente: il logo della Coca-Cola vale ben 67 miliardi di dollari. Adesso hai un’idea di quanto può contare un bene immateriale come il brand se i consumatori lo conoscono e lo identificano con dei prodotti. Un negozio o un’impresa dal marchio noto varranno sicuramente più di qualsiasi attività commerciale sconosciuta.
Il brand può essere ceduto o concesso in licenza per la totalità o una parte dei prodotti indicati quando è stato registrato. Riguardo la cessione aziende, l’articolo 2573 del Codice Civile stabilisce che il diritto esclusivo all’uso del marchio va trasferito insieme all’impresa quando è costituito da:
Se il venditore ha dei diritti limitati sul marchio (ad esempio lo possiede in licenza), va indicato espressamente nel contratto.
A volte marchio e ditta corrispondono (citiamo ancora una volta la Coca-Cola) ma non è sempre così. Se il brand identifica prodotti e servizi, la ditta distingue l’impresa titolare dell’azienda che li vende o eroga. Il Codice Civile, in questo caso, si esprime con l’articolo 2565: la ditta non può essere trasferita separatamente all’azienda ma può passare dal cessionario al cedente solo con il consenso di quest’ultimo. Il trasferimento non sarà pertanto automatico ma stabilito dalle due parti nel contratto di cessione aziende. Ciò significa che il compratore potrà anche acquisire l’azienda ma senza esercitare l’attività a nome della ditta che ne era titolare.
Fra i beni immateriali anche i disegni e modelli che caratterizzano i prodotti proposti da un’azienda. Oggetti dal design unico, per fare un esempio, del packaging specifico e molto altro ancora. Se si tratta di pezzi originali e in linea con i requisiti dettati dall’articolo 31 del D.Lgs. n.30/2005, non potranno essere riprodotti da ditte concorrenti. Va da sé che i prodotti assumeranno un valore molto alto.
Attenzione: l’acquirente dell’azienda in fase di cessione dovrà verificare in anticipo se, finalizzando l’accordo, otterrà anche la registrazione dei disegni e dei modelli. Se così non fosse rischierebbe di riprodurre dei prodotti registrati da terzi.
Ricordiamo che l’immatricolazione di un disegno o modello vale 5 anni. Il titolare, in seguito, potrà ottenere un’ulteriore proroga quinquennale fino a un massimo di 25 anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.
Fin qui abbiamo parlato solo di una parte dei beni immateriali considerati proprietà industriale, la prossima settimana scopriremo gli altri. Nel frattempo, se hai delle domande in merito o hai bisogno di supporto per la cessione della tua azienda, chiamaci pure. Siamo a tua disposizione.
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