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L’imprenditore che ha deciso di cedere la sua azienda, o un ramo di essa, deve seguire un iter burocratico riguardo il personale dipendente. L’organico potrà essere eventualmente acquisito dal nuovo capo d’impresa.
La procedura che stiamo per introdurvi riguarda il trasferimento di aziende in cui sono occupati più di quindici lavoratori.
I trasferimenti d’azienda sono disciplinati dall’articolo 47 delle legge n. 428 del 1990. Come anticipato, riguarda i casi in cui si desidera eseguire la cessione di un’impresa in cui lavorano oltre 15 persone (ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile).
L’alienante (venditore) e l’acquirente dovranno comunicare il trasferimento per iscritto alle:
La comunicazione andrà eseguita almeno venticinque giorni prima della cessione. Nel caso in cui i lavoratori non avessero come riferimento alcun sindacato, il trasferimento andrà notificato alle associazioni di categoria che aderiscono alle confederazioni più rappresentative a livello nazionale.
Il documento da presentare attesta la cessione aziendale e la situazione dei dipendenti. Nello specifico dovrà includere le seguenti informazioni:
– ” ragioni del trasferimento d’azienda;
– ” conseguenze giuridiche, economiche e sociali per l’organico;
– ” eventuali misure previste nei confronti dei lavoratori.
La procedura indicata va applicata in base al numero dei dipendenti. Per stabilirlo con esattezza dovrete considerare il personale a tempo pieno e tempo parziale, determinandolo in base al criterio “c.d. full time equivalent” (FTE). Quest’ultimo fa riferimento all’art. 9 del D. Leg. n. 81/2015, che spiega come il numero dei dipendenti a tempo parziale vada calcolato rapportandolo alle unità a tempo pieno. Ecco il testo originale:
Art. 9. Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
1. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l’arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.
I dipendenti con contratto a tempo determinato, nei casi di trasferimento d’azienda, vanno inclusi nel conteggio dell’organico se sono stati assunti da più di nove mesi, come indicato nell’art. 8 del D. Lgs. n. 368/2001. Il computo si riferisce ai lavoratori a tempo determinato che hanno lavorato in azienda nell’arco degli ultimi due anni.
Siamo a tua disposizione se hai bisogno di una consulenza in merito e desideri un supporto riguardo il trasferimento dell’impresa.
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