La cessione di quote sociali nelle S.s., S.n.c. e S.a.s (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) segue un iter burocratico ben preciso, facendo riferimento alla normativa che disciplina il contratto di vendita.
Continuiamo ad approfondire l’argomento, introdotto la scorsa settimana, focalizzandoci sulla dichiarazione dei redditi del socio cedente e la tassazione che regolamenta, in più casi, il trasferimento delle quote.
Il reddito delle società di persone, con residenza nel territorio italiano, va imputato a ciascun socio considerando la sua quota di partecipazione agli utili. Nell’asserirlo, facciamo riferimento al principio di trasparenza indicato nell’articolo 5 del DPR n. 917/86 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). Tali società hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, nonostante siano soggetti fiscalmente autonomi, e il reddito esplicitato sarà assoggettato a Irap. Il socio cedente che desidera chiudere con la società di cui fa parte, dovrà indicare il suo reddito nel quadro RK del modello Redditi SP (TROVI QUI le istruzioni 2017 per la compilazione della dichiarazione) specificando la quota percentuale di partecipazione agli utili (comma 2 dell’articolo 5 del DPR n. 917/86).
La disciplina fiscale riguardante la cessione di quote sociali riflette, a grandi linee, quella regolamentata dagli articoli 67 e 68 del DPR n. 917/86. In ogni modo, l’imputazione diretta del reddito a ciascun socio e le regole civilistiche sulla responsabilità illimitata, fanno sì che nascano ulteriori casistiche, relative soprattutto all’allineamento non necessario tra utili e quote di partecipazione al capitale. Approfondiamo tre casi di diversa tassazione nella cessione di quote.
> Cessione di partecipazione agli utili tra soci
Avviene quando un socio cede le sue quote a un altro, in forma intera o parziale. Tale variazione non avrà un effetto fiscale immediato, ma si dovrà attendere il periodo di imposta successivo a quello in corso durante la cessione. La normativa si esprime in questo senso per evitare che i soci modifichino, durante l’anno, le quote di partecipazione agli utili della società, cercando di risparmiare il pagamento delle imposte personali.
> Cessione di quote di capitale tra soci
Se, invece, il trasferimento di quote tra soci ha come oggetto la partecipazione al capitale della società, dunque la conseguente partecipazione agli utili, l’effetto fiscale diviene contestuale alla fine dell’esercizio (a modifica avvenuta).
> Cessione di quote da socio a non socio
Vediamo, infine, cosa succede quando le quote di partecipazione al capitale sociale e agli utili vengono cedute da un socio a un non socio, in forma intera o parziale. In questo caso l’effetto fiscale va considerato dal 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuto il trasferimento.
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