Hai deciso di vendere la tua azienda ma non sai come gestire i membri del tuo staff? In questo post scoprirai qual è e cosa riguarda la normativa che regola, in caso di cessione, il contratto con i lavoratori dipendenti.
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La successione dei contratti riguardante i lavoratori, in caso di cessione di azienda, è automatica e viene disciplinata dall’articolo 2112 del Codice Civile, in seguito modificato dal D.Lgs. del 2 febbraio 2001 in attuazione della direttiva europea 98/50.
Cosa dice l’articolo? In caso di cessione di azienda o ramo d’azienda, il rapporto di lavoro continua alle dipendenze del nuovo titolare. Il lavoratore manterrà tutti i diritti che aveva già e la nuova proprietà gestirà insieme a quella uscente i crediti che il dipendente aveva al momento del trasferimento dell’impresa.
Secondo la normativa, inoltre, il nuovo proprietario ha l’obbligo di attenersi ai trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali in vigore alla data del trasferimento. Chi ha comprato l’azienda, in pratica, non potrà sostituire ai dipendenti i precedenti contratti collettivi.
Lo stesso articolo del Codice Civile disciplina l’eventuale licenziamento dei lavoratori: la cessione di un’impresa non può essere il motivo per cui un dipendente viene sollevato dal suo incarico. Il lavoratore, semmai, può rassegnare le dimissioni nei mesi successivi al passaggio seguendo la normativa espressa all’articolo 2119 del Codice Civile (recesso per giusta causa).
I soggetti impegnati nel trasferimento aziendale hanno l’obbligo di comunicarlo ai sindacati quando sono coinvolti più di 15 dipendenti.
L’informativa inviata ai sindacati conterrà:
Questa comunicazione va fatta per iscritto almeno 25 giorni prima dell’atto relativo al trasferimento o della sottoscrizione di un contratto preliminare o di una proposta contrattuale.
Nel caso in cui in azienda non fossero presenti delle rappresentanze sindacali, resta l’obbligo di comunicazione ai sindacati di categoria più rappresentativi.
Fai attenzione: la mancata osservanza di questa regola costituisce condotta antisindacale (art. 28 della Legge 20 maggio 1970, n. 300). Non andrà a inficiare, in ogni modo, la validità dell’atto di cessione.
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