Hai individuato un’impresa che vorresti acquistare e insieme alla controparte hai già ultimato la fase delle trattative?
Se ti trovi in questa fase della compravendita adesso potrai procedere in due modi: stipulare direttamente il contratto o far redigere un contratto preliminare di cessione.
Approfondiamo quest’ultima opzione… continua a leggerci.
Anche detto “compromesso”
Quando suggeriamo ai nostri clienti la stipula di un contratto preliminare di compravendita, a volte, storcono il naso. Alcuni di loro lo ritengono un passaggio burocratico in più, che non fa che allungare la procedura (già abbastanza impegnativa) della compravendita di un’azienda.
Devi sapere, invece, che il ruolo di un contratto preliminare è proprio quello di accelerare la vendita perché crea degli effetti obbligatori.
Acquirente e venditore, infatti, saranno tenuti a prendere un impegno, da rispettare nei tempi prestabiliti, firmando delle condizioni riportate “nero su bianco”.
Il preliminare o compromesso, in pratica, è un contratto a tutti gli effetti che obbliga le due parti a stipulare successivamente un contratto definitivo.
Cosa contiene il preliminare?
Il documento sarà redatto da un notaio nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il professionista inserirà alcune clausole fondamentali per la compravendita:
Il compromesso definirà, formalmente, il trasferimento della proprietà dell’azienda a un nuovo proprietario in modo permanente.
Quando conviene usarlo
Come anticipato, il preliminare di cessione d’azienda è una sorta di garanzia, soprattutto per l’acquirente, sulla finalizzazione della compravendita.
In genere è bene usarlo in queste occasioni:
Altri documenti
Infine, ricordiamo che prima della firma del contratto preliminare di compravendita le due parti, di solito, sono tenute a firmare anche un accordo di riservatezza e una lettera di intenti.
Il primo fissa l’impegno a mantenere la privacy sui dati sensibili dell’azienda di cui il compratore è venuto a conoscenza: stato economico, strategie commerciali, posizionamento sul mercato, eccetera.
La lettera d’intenti, invece, dimostra attraverso dei dati specifici (parametri economici della compravendita, beni da cedere, tempistica e adempimenti) la reale intenzione delle due parti di stipulare il contratto finale.
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