Decreto liquidità: Disposte le nuove misure per le imprese
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Liquidità approvato dal presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte e come da lui stesso definita: “una manovra economica poderosa”.
Diventano operative le misure a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti.
Per favorire la ripartenza del tessuto produttivo italiano, superata l’emergenza del coronavirus, si è deciso per la trasformazione del Fondo di Garanzia per le Pmi in uno strumento capace di garantire fino a 100 miliardi di euro di liquidità, potenziandone la dotazione finanziaria ed estendendone l’utilizzo anche alle imprese fino a 499 dipendenti. Ecco riassunte le novità più importanti riguardante le imprese di questo decreto liquidità.
Tutte le procedure burocratiche saranno snellite e semplificate per poter accedere alle garanzie concesse dal Fondo, che agirà su tre direttrici principali:
- garanzia al 100% per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia;
- garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro, senza valutazione andamentale;
- garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, senza valutazione andamentale.
E’ stata inoltre prevista la possibilità di concedere alle imprese garanzie statali sui prestiti bancari attraverso Sace, oltre a misure per il potenziamento degli strumenti per sostenere l’esportazione del made in Italy, l’internazionalizzazione e gli investimenti delle aziende.
È stata inoltre prorogata la sospensione di tributi e contributi per altri due mesi e quella relativa agli sgravi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. E’ stato infine estesa la normativa sul Golden Power anche alla difesa delle PMI e delle principali filiere produttive del nostro Paese.
Fondo di Garanzia alle imprese
Nuove regole del Fondo Centrale di Garanzia in vigore fino al 31 dicembre 2020
- Gratuità della garanzia
- Importo massimo garantito per singola impresa elevato da 2,5 a 5 milioni di euro
- Estensione della garanzia su singole operazioni alle grandi imprese con numero di dipendenti non superiore a 499
- Innalzamento delle percentuali di copertura della garanzia
- Possibilità di accesso alla garanzia del Fondo (con copertura dell’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a condizione che sia prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo al soggetto beneficiario pari ad almeno il 10% dell’importo del debito rinegoziato
- Estensione automatica garanzia del Fondo per finanziamenti sospesi a causa del COVID-19 Virus
- Garanzia concessa senza valutazione del soggetto beneficiario
- Estensione garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi: “inadempienze probabili” nonché con presenza di operazioni classificate come “scadute” o “sconfinanti deteriorate” successivamente alla data del 31 gennaio 2020
- Garanzia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano di risanamento
- Zero commissioni nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti garantiti
- Possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00
- Anticipazione dell’erogazione del credito rispetto alla concessione della garanzia del Fondo
- Potenziamento garanzie su portafogli di finanziamenti con innalzamento a 500mln Euro al fine di incrementare la quota di erogazioni crediti per le piccole imprese a maggior rischio, attraverso l’aumento dell’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti, l’accesso alla garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo, l’innalzamento delle percentuali di copertura sui singoli finanziamenti inclusi nei portafogli e sull’ammontare complessivo del portafoglio.
Le altre misure per favorire la ripartenza delle imprese
Garanzia SACE a medie e grandi imprese e sostegno all’export
Per le imprese di grandi dimensioni e le PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo centrale di Garanzia, si prevede la concessione fino al 31 dicembre 2020 di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari accordati alle seguenti condizioni (in linea con quelle definite dal paragrafo 3.2. del Temporary Framework della Commissione sugli aiuti di Stato alle imprese colpite dall’emergenza):
- La durata non dovrà essere superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento;
- impresa beneficiaria non inclusa nella categoria delle imprese in difficoltà e non avente esposizioni deteriorate, salvo quelle maturate da febbraio 2020;
- l’importo garantito non sarà superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019;
- Alle imprese che ne beneficeranno impegno non avranno diritto alla distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
In relazione ai finanziamenti che hanno le caratteristiche elencate si prevede la seguente copertura:
- pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi;
- pari all’80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato compresso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata);
- pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata).
Sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese
Al fine di rafforzare le attività di export e di internazionalizzazione delle imprese, è stato modificato l’intervento di SACE implementando un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE, per i rischi non di mercato, sono presi in carico dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di liquidità destinata al potenziamento dell’export.
La nuova normativa Golden Power
Con le nuove misure adottate si estende l’ambito applicativo del Golden Power a tutti i settori ritenuti di rilevanza strategica dalla disciplina europea sullo screening degli investimenti esteri diretti a investimenti effettuati da soggetti appartenenti all’Unione europea, per la difesa delle imprese e delle principali filiere produttive in Italia.
Potranno essere altresì bloccate anche eventuali operazioni di acquisizione di aziende e asset a livello strategico facente parte del tessuto produttivo italiano ed espressione dell’interesse nazionale che avvengono anche in ambito europeo.
Ci sarà la possibilità di verificare operazioni societarie, scalate anche ostili, non solo nei settori delle infrastrutture critiche e della difesa, ma anche in quello finanziario, creditizio, assicurativo, energia, acqua, trasporti, salute, sicurezza alimentare, intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori, cybersecurity.
Per garantire la massima efficacia della norma è stato introdotto l’obbligo di comunicazione per le acquisizioni societarie ed è stata inserita la possibilità per il Governo di procedere con l’esercizio dei poteri speciali anche d’ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti.
Le misure fiscali a sostegno delle imprese
Sospensione di versamenti tributari e contributivi
La norma è diretta a sostenere gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, che hanno subito causa covid-19 la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 messo in confronto allo stesso periodo, quindi mese dell’anno precedente d’imposta e anche nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese sempre dell’anno precedente al periodo d’imposta. Per queste imprese restano sospesi, per i mesi di aprile e di maggio 2020, tutti i versamenti delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre ai versamenti IVA.
Per le attività e le imprese, domiciliate fiscalmente e legalmente con sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione viene applicata a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente.
La sospensione dei versamenti delle ritenute fiscali e previdenziali oltre ai versamenti IVA sarà applicata anche per attività e imprese che hanno registrato ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro che di conseguenza al covid-19 hanno subito una riduzione del fatturato superiore al 50%.
La sospensione dei versamenti avverrà chiaramente senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, sempre per i mesi di Marzo e Aprile e potrà essere saldata in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o rateizzando fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Si applica il metodo previsionale e non quello storico per gli acconti di Giugno
Al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti del virus COVID-19, hanno subito una diminuzione dell’imponibile fiscale ai fini dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, la disposizione cambia il metodo e rende possibile il calcolo e il versamento degli acconti dovuti utilizzando il metodo “previsionale” invece di quello “storico”. Infatti, la norma stabilisce, solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, di non applicare sanzioni e interessi in caso insufficienza dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base di ciò che risulta dalla dichiarazione dei redditi e dell’Irap, entro il margine del 20%.
Rimessione in termini per i versamenti
In considerazione del periodo emergenziale, la norma proposta consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell’articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.