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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Liquidità approvato dal presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte e come da lui stesso definita: “una manovra economica poderosa”.
Diventano operative le misure a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti.
Per favorire la ripartenza del tessuto produttivo italiano, superata l’emergenza del coronavirus, si è deciso per la trasformazione del Fondo di Garanzia per le Pmi in uno strumento capace di garantire fino a 100 miliardi di euro di liquidità, potenziandone la dotazione finanziaria ed estendendone l’utilizzo anche alle imprese fino a 499 dipendenti. Ecco riassunte le novità più importanti riguardante le imprese di questo decreto liquidità.
Tutte le procedure burocratiche saranno snellite e semplificate per poter accedere alle garanzie concesse dal Fondo, che agirà su tre direttrici principali:
E’ stata inoltre prevista la possibilità di concedere alle imprese garanzie statali sui prestiti bancari attraverso Sace, oltre a misure per il potenziamento degli strumenti per sostenere l’esportazione del made in Italy, l’internazionalizzazione e gli investimenti delle aziende.
È stata inoltre prorogata la sospensione di tributi e contributi per altri due mesi e quella relativa agli sgravi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. E’ stato infine estesa la normativa sul Golden Power anche alla difesa delle PMI e delle principali filiere produttive del nostro Paese.
Nuove regole del Fondo Centrale di Garanzia in vigore fino al 31 dicembre 2020
Garanzia SACE a medie e grandi imprese e sostegno all’export
Per le imprese di grandi dimensioni e le PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo centrale di Garanzia, si prevede la concessione fino al 31 dicembre 2020 di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari accordati alle seguenti condizioni (in linea con quelle definite dal paragrafo 3.2. del Temporary Framework della Commissione sugli aiuti di Stato alle imprese colpite dall’emergenza):
In relazione ai finanziamenti che hanno le caratteristiche elencate si prevede la seguente copertura:
Sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese
Al fine di rafforzare le attività di export e di internazionalizzazione delle imprese, è stato modificato l’intervento di SACE implementando un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE, per i rischi non di mercato, sono presi in carico dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di liquidità destinata al potenziamento dell’export.
Con le nuove misure adottate si estende l’ambito applicativo del Golden Power a tutti i settori ritenuti di rilevanza strategica dalla disciplina europea sullo screening degli investimenti esteri diretti a investimenti effettuati da soggetti appartenenti all’Unione europea, per la difesa delle imprese e delle principali filiere produttive in Italia.
Potranno essere altresì bloccate anche eventuali operazioni di acquisizione di aziende e asset a livello strategico facente parte del tessuto produttivo italiano ed espressione dell’interesse nazionale che avvengono anche in ambito europeo.
Ci sarà la possibilità di verificare operazioni societarie, scalate anche ostili, non solo nei settori delle infrastrutture critiche e della difesa, ma anche in quello finanziario, creditizio, assicurativo, energia, acqua, trasporti, salute, sicurezza alimentare, intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori, cybersecurity.
Per garantire la massima efficacia della norma è stato introdotto l’obbligo di comunicazione per le acquisizioni societarie ed è stata inserita la possibilità per il Governo di procedere con l’esercizio dei poteri speciali anche d’ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti.
Sospensione di versamenti tributari e contributivi
La norma è diretta a sostenere gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, che hanno subito causa covid-19 la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 messo in confronto allo stesso periodo, quindi mese dell’anno precedente d’imposta e anche nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese sempre dell’anno precedente al periodo d’imposta. Per queste imprese restano sospesi, per i mesi di aprile e di maggio 2020, tutti i versamenti delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre ai versamenti IVA.
Per le attività e le imprese, domiciliate fiscalmente e legalmente con sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione viene applicata a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente.
La sospensione dei versamenti delle ritenute fiscali e previdenziali oltre ai versamenti IVA sarà applicata anche per attività e imprese che hanno registrato ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro che di conseguenza al covid-19 hanno subito una riduzione del fatturato superiore al 50%.
La sospensione dei versamenti avverrà chiaramente senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, sempre per i mesi di Marzo e Aprile e potrà essere saldata in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o rateizzando fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti del virus COVID-19, hanno subito una diminuzione dell’imponibile fiscale ai fini dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, la disposizione cambia il metodo e rende possibile il calcolo e il versamento degli acconti dovuti utilizzando il metodo “previsionale” invece di quello “storico”. Infatti, la norma stabilisce, solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, di non applicare sanzioni e interessi in caso insufficienza dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base di ciò che risulta dalla dichiarazione dei redditi e dell’Irap, entro il margine del 20%.
In considerazione del periodo emergenziale, la norma proposta consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell’articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.
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