il nuovo presidente del consiglio dei ministri Mario Draghi, ha firmato il DPCM 2 marzo 2021 che vara le nuove misure di contrasto alla pandemia da covid 19 che entrerà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 (Pasqua inclusa).
Nei festivi e prefestivi rimangono chiuse le attività commerciali che si trovano all’interno dei mercati e quelle nei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
Rimane l’obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
In zona rossa, restano chiuse tutte le attività commerciali ad eccezione di quelle consentite che sono quelle alimentari e di prima necessità. Restano aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Per l’elenco completo si rimanda agli allegati 23 e 24. Chiudono parrucchieri, barbieri e centri estetici.
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
In zona gialla bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie restano aperti fino alle 18. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano alloggiati in quelle strutture. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle 22 il servizio da asporto per i ristoranti, sempre con l’obbligo di non consumare il pasto nei pressi dell’esercizio. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.
In zona arancione resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.
In zona rossa, sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) e resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché fino alle 22 la ristorazione con asporto. Anche in questo caso per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.
È consentita anche la somministrazione di alimenti e bevande in aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
In relazione all’ASPORTO, una nota del ministero della Salute ha spiegato che l’eliminazione del divieto di asporto dopo le ore 18 non riguarda i bar, ma le enoteche: è rimasto il divieto di asporto per le attività dei bar (codice ATECO 56.3) dopo le 18, come per gli altri esercizi commerciali della stessa tipologia. Viene consentito ora l’asporto solo fino alle 22 dalle enoteche o esercizi di commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25). Resta vietato il consumo sul posto.
Restano chiusi gli impianti sciistici, le palestre e le piscine.
Nelle zone gialle ed arancioni si può svolgere attività sportiva in maniera individuale, nonché l’attività sportiva o motoria all’aperto, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
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