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Il contratto di cessione aziendale deve essere redatto ogni qualvolta vi sia un trasferimento di un complesso aziendale tra un cedente (il titolare dell’azienda che viene ceduta) e un acquirente (colui che intende effettuare l’acquisto).
E’ bene specificare che il contratto di cessione è riferito all’azienda così come è definita nell’art. 2555 del Codice Civile, ovvero come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Questo indica che non vengono considerati soltanto i beni materiali, ma anche i diritti, gli obblighi e i rapporti giuridici inerenti all’attività in questione.
Il contratto di cessione aziendale, pur richiedendo la forma scritta soltanto per fini probatori, deve essere redatto con atto notarile e deve obbligatoriamente contenere l’autenticazione delle firme di tutti i soggetti coinvolti, secondo quanto richiesto dalla legge n. 310/1993. Deve essere esaustivo e deve contenere tutti gli elementi necessari affinchè la cessione avvenga in modo regolare e corretto.
Oltre alle premesse, vi devono essere indicati i beni aziendali, le modalità di pagamento ed eventuali clausole o obblighi contrattuali di diverso tipo.
La prima parte del contratto contiene tutti i dati relativi ai soggetti coinvolti dalla cessione aziendale, come recapiti e partita IVA.
Sempre in questa parte iniziale, il cedente deve indicare per iscritto la volontà di cedere la propria attività e deve indicare, in modo preciso e puntuale, in che cosa consistano i beni aziendali. Nel caso in cui l’oggetto del contratto fosse relativo ad un’azienda con beni mobili (quali macchinari, arredo da ufficio, materie prime o utensili) deve essere compilato l’allegato A; se, invece, le parti fanno riferimento all’inventario di merci, deve essere compilato l’allegato B.
Le premesse indicate in questa prima parte di contratto sono un’interpretazione di quanto voluto dalle parti ma, al contempo, anche una forma di obbligazione che sancisce diritti e doveri.
Una volta definito il tipo di azienda e i beni che la compongono, l’acquirente deve mostrare per iscritto di essere interessato all’acquisto.
Di comune accordo, viene quindi calcolato il corrispettivo della cessione e vengono stabilite le relative modalità di pagamento.
Queste ultime devono essere indicate in modo chiaro; in caso di acconto sul maggior prezzo, è necessario indicare l’ammontare del saldo rimanente e la relativa modalità di pagamento. Se il pagamento dovesse avvenire in rate, queste dovrebbero avere indicata la data di scadenza.
E’ bene ricordare che, ai sensi dell’articolo 1523 del Codice Civile, vige il patto di riservato dominio; esso sancisce che il trasferimento vero e proprio sarà effettivo solo dopo il pagamento dell’ultima rata (e quindi, solo al momento dell’estinzione del debito).
Nel contratto deve essere precisato il prezzo di cessione, indicando specificatamente la parte relativa ai beni singoli dell’azienda e quella derivante da avviamento.
L’ultima parte del contratto specifica i diritti e doveri della proprietà e dell’acquirente, oltre ad eventuali clausole aggiuntive.
Per prima cosa, deve essere indicato se nell’acquisto è compreso o meno il trasferimento dei crediti o dei debiti.
Nel contratto deve essere anche indicato che il cedente assume a proprio carico qualsiasi obbligo relativo al pagamento di somme di denaro che dovessero sopraggiungere in relazione ad eventi riguardanti il periodo antecedente la consegna dell’azienda. Il cedente sarà, quindi, responsabile di tributi o contributi erariali di diverso tipo, di eventuali multe, di oneri verso istituti previdenziali e assicurativi e di tasse in generale.
Il cedente deve, inoltre, dichiarare che tutti i beni in procinto di essere venduti sono di sua proprietà e che su di loro non vi sono vincoli o sequesti o che, comunque, sono in buono stato di conservazione, oltre che in linea e conformi alle normative vigenti.
Sul contratto è indicato anche l’obbligo, da parte del venditore, di occuparsi dell’aspetto comunicativo della cessione; è necessario che venga inviato un avviso dell’avvenuta cessione ai creditori dell’azienda e, comunque, a tutti i soggetti con i quali l’azienda ha contratti di collaborazione.
Al nuovo acquirente devono essere consegnati tutti i documenti appartenenti all’azienda, comprensivi di libri contabili, fatture, libretti del personale dipendente. Nel contratto è anche indicato l’obbligo, da parte di chi subentra, di mantenere il personale presente in azienda.
Nello specifico, è fatto obbligo mantenere l’anzianità di servizio, la qualifica ed il trattamento in atto dei dipendenti presenti in azienda; inoltre, l’acquirente deve impegnarsi ad applicare loro i trattamenti economico-normativi previsti dai contratti collettivi nazionali vigenti alla data del trasferimento e lo deve fare fino alla scadenza (a meno che, nel frattempo, siano stati sostituiti da altri contratti collettivi). Non è, quindi, previsto il licenziamento.
Entrambi i soggetti devono inoltre indicare di essere a conoscenza e di essere consapevoli che devono collaborare (in forma gratuita o meno) nella gestione tecnica ed amministrativa dell’azienda ceduta, per un tempo necessario al corretto inserimento del nuovo acquirente.
Un’altra importante clausola che solitamente viene inserita nel contratto di cessione, è il divieto di concorrenza, sancito dall’articolo n. 2557 del Codice Civile; tale clausola, che può durare al massimo per cinque anni dalla data del trasferimento, impedisce che il cessionario inizi una nuova impresa che possa in qualche modo concorrere con quella appena ceduta.
Il contratto è soggetto ad imposta di registro; convenzionalmente, le spese e gli oneri relativi all’atto sono a carico del cessionario, così come le spese per il rilascio di eventuali autorizzazioni o licenze necessarie per l’esercizio dell’attività.
Il contratto di cessione deve essere obbligatoriamente registrato all’Agenzia delle ai fini dell’applicazione delle imposte di registro, entro 20 giorni dalla redazione dello stesso.
Nel caso in cui il contratto prevedesse il trasferimento di beni immobili, sarebbe necessaria la relativa trascrizione nei registri immobiliari;.in questo caso, il versamento delle imposte ipotecarie e catastali verrebbe commisurato al valore degli immobili che sono stati dichiarati.
L’ultima parte del contratto è relativa alle eventuali controversie che potrebbero nascere tra i soggetti coinvolti.
Nel contratto è bene venga indicato il Foro competente in caso di disaccordi; verranno indicate le modalità di risoluzione e il tipo di giustizia al quale affidarsi (giustizia ordinaria o arbitrato).
Se non diversamente specificato in precedenza, occorre anche stabilire chi si occuperà delle spese di registrazione del contratto.
Perchè il contratto tra le parti sia efficace, una copia deve essere trasmetta alla Questura, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310.
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