La cessione d’azienda è un’operazione commerciale che interessa più soggetti e, pertanto deve riuscire a conciliare i loro interessi contrapposti. Sono molti, quindi, le condizioni a cui bisogna tenere conto durante la gestione di un’operazione tanto complessa. Nello specifico ogni parte vorrà vedere tutelata la sua posizione e vorrà godere del massimo vantaggio possibile.
Un professionista deve, quindi, essere in grado di conciliare queste richieste, tuttavia dovrà sempre agire nel pieno rispetto delle norme vigenti. Una particolare situazione che spesso comporta l’insorgere di litigi tra le parti, è quella relativa agli effetti che la cessione può provocare sui contratti non ancora eseguiti.
Come è facile intuire, infatti, questi sono rappresentativi di impegni contrattuali presi dal cedente, ai quali, però, non è ancora stata data esecuzione al momento della vendita dell’attività. Questa condizione di incertezza non è contemplabile in economia e, per questo, si è cercato di dare una risposta univoca tramite l’utilizzo di apposito norme.
Innanzitutto, per comprendere bene il concetto, si può fare riferimento ad una regola generale che trova applicazione nella maggior parte delle situazioni. Infatti solitamente si ritiene che se il contratto non abbia carattere personale, sia di norma applicabile il subentro da parte del cessionario nella titolarità dei contratti. Questo significa che, colui che acquista l’azienda, acquista anche il diritto di essere titolare delle situazioni attive e passive di cui era titolare il cedente, sempre nei limiti dell’attività ceduta. Esiste già un primo limite nella definizione stessa appena enunciata. Questo limite è costituito dalla personalità dell’atto.
Un contratto con carattere personale, è quello che è stato concluso con l’imprenditore in virtù di alcune specifiche caratteristiche che legano la sua persona alla conclusione dell’accordo. Questo significa che il soggetto che ha stipulato il contratto non lo avrebbe fatto se non avesse potuto contare su alcune delle doti personali che l’imprenditore possiede.
Queste posso far riferimento sia a delle specifiche abilità, come succede quando si commissiona un quadro ad un particolare artista, sia di qualunque altro tipo. Il punto principale è che nulla sarebbe stato fatto senza questa determinate caratteristica propria del soggetto interessato. In questo caso risulta evidente come la controparte non sia disposta ad accettare che sia un altro soggetto a subentrare nel contratto e portare a termine il lavoro iniziato. Per questo motivo questa casistica è sempre esclusa dal passaggio automatico di titolarità. Ovviamente è possibile anche che il cliente acconsenta esplicitamente alla realizzazione dell’opera da parte del cessionario. In questo caso il cedente verrà escluso dalla responsabilità relativa al contratto in questione.
Per tutti gli altri casi di atti non personali, si può trovare un importante testo normativo nell’articolo 1408 del Codice Civile. Esso, infatti, dichiara che il contraente ceduto deve affrettarsi a fornire indicazione riguardo alla volontà di non liberare il cedente dalla sue obbligazioni in sede di cessione. In caso non provveda tempestivamente a dichiarare ciò, non potrà agire in giudizio contro chi ha alienato in buona fede l’azienda. Questo significa che in mancanza di comunicazione si intende accettato il passaggio di titolarità nel contratto stipulato con la controparte.
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