Quando ci si appresta a parlare della cessione di un ramo aziendale, è necessario specificare subito che la normativa da applicare è quasi totalmente sovrapponibile con quella della cessione aziendale totale. Questo avviene perché il legislatore ha voluto offrire le medesime garanzie, a tutti i soggetti interessati, che vengono utilizzate nella cessione di tutta l’azienda.
Un ramo aziendale, infatti, è costituito dalla concomitanza di mezzi e capitali che permettano di svolgere una specifica mansione, oppure che permettano di occuparsi di uno specifico settore o prodotto. Per questo motivo esso potrà anche assumere una dimensione ingente ed impiegare un numero notevole di lavoratori subordinati ed è apparso chiaro che il trattamento giuridico dovesse essere quanto meno in linea con quello generale. In fin dei conti un ramo aziendale spesso si configura come una macchina operativa che opera in autonomia ma sotto la direzione di una sede centrale.
Quando si viene ad effettuare un’operazione di cessione di un ramo aziendale, uno dei principali problemi che sorge è quello della gestione del personale dipendente. Infatti è intuitivo capire come la legge debba proteggere questi soggetti che entrano in contatto con una realtà che non possono in alcun modo modificare. Per questo motivo essi vengono considerati come la parte debole del contratto, ovvero quella con minore voce in capitolo e che deve essere maggiormente protetta.
La prassi legislativa, quindi, è quella della prosecuzione di tutti i contratti sotto la titolarità del nuovo proprietario. In sostanza l’acquirente subentra in tutti i contratti già in vigore e deve anche applicare il medesimo contratto collettivo nazionale che si utilizzava prima del suo acquisto. Inoltre, qualora il ramo aziendale occupi più di 15 dipendenti, il datore di lavoro dovrà avvertire almeno 25 prima della data di cessione, le rappresentanze sindacali dei suoi lavoratori.
In questo modo esse potranno produrre delle analisi a verifica delle tutele offerte ai dipendenti e potranno essere in grado di gestire meglio la procedura. A tal fine dovranno essere comunicate tutta una serie di informazioni relative alle motivazioni sottostanti la cessione, alle eventuali conseguenze giuridiche per i lavoratori ed anche alle misure che si vogliono prendere in relazione ad essi. In aggiunta a queste, dovrà anche essere comunicata la data precisa per la cessione oppure, in mancanza di essa, una data proposta per iniziare l’operazione.
Ovviamente è facile intuire come la cessione di un ramo aziendale sia una situazione molto complessa, alla quale partecipano soggetti differenti con interessi contrastanti. Infatti sono molte le cose a cui fare attenzione, come ad esempio la gestione dei crediti e dei debiti della società. In particolare questo punto è molto importante perché concerne il normale svolgimento delle operazioni del ramo aziendale. Infatti la gestione di incassi e pagamenti è una condizione necessaria per garantire la continuazione dell’attività d’impresa.
Se il processo fosse complesso e lento, si rischierebbe di avere difficoltà a mantenere la medesima redditività che si aveva prima della cessione. Per questo motivo il Codice Civile provvede a gestire in maniera ordinata e puntuale questo fenomeno. In particolare esso stabilisce che l’acquirente subentri nella titolarità delle posizioni creditorie e debitorie del ramo aziendale ceduto in modo tale da garantire un’omogeneità nella gestione dei contratti. In particolare, per quanto riguarda i debiti, il cedente non viene liberato dall’onore di garantire per il pagamento. Per questo motivo esso sarà responsabile solidamente, assieme al cessionario, del pagamento di quanto ancora dovuto a fornitori e dipendenti.
Con questo strumento, il legislatore ha voluto assicurare una maggiore solidità a tutti coloro che vantano un credito nei confronti dell’azienda o del singolo ramo aziendale. Il cedente è liberato dai suoi obblighi solo se i creditori sociali acconsentono con espressa comunicazione. Solo in questo caso sarà possibile richiedere il pagamento solamente all’acquirente dell’azienda. Viceversa è presente anche un caso, stabilito dal Codice Civile, in cui il cessionario è responsabile in solido con il venditore dei debiti pregressi contratti dall’azienda prima della fase di cessione. Questo avviene quando essi erano risultanti già dai libri contabili considerati obbligatori.
In questo caso, infatti, si suppone che il nuovo imprenditore abbia dovuto prenderne visione anticipatamente e quindi si reputa implicitamente accettata tutta la posizione debitoria del ramo aziendale di cui sia stato possibile avere conoscenza. Per quanto concerne, infine, i debiti fiscali, è altresì prevista la responsabilità solidale di cessionario e cedente. Questa comprende anche il pagamento per le irregolarità commesse nell’esercizio della cessione e nei due precedenti. In ogni caso, il legislatore ha reputato maggiormente responsabile il cedente per questi debiti fiscali ed ha, quindi, previsto il beneficio della preventiva escussione.
Questo implica che l’Autorità Fiscale potrà richiedere il pagamento all’acquirente solo nel caso in cui il patrimonio del venditore non si sia dimostrato sufficiente a coprire il debito maturato. L’operazione di cessione di un ramo aziendale, inoltre, non è assoggettata alla normativa in materia di Imposta sul Valore Aggiunto.
Questo significa che l’IVA non viene applicata, in quanto sarebbe troppo complesso valutare anche questa variabile in sede di determinazione del valore aziendale. In ultima analisi, poi, la possibilità di assoggettare l’operazione all’imposta di cui sopra, non porterebbe alcun vantaggio allo Stato. Infatti secondo il meccanismo dell’IVA, se una delle due parti dovesse corrispondere l’imposta, l’altra avrebbe comunque il diritto a detrarla dalla propria posizione. Il risultato, quindi, sarebbe sempre azzerato e non produrrebbe alcun vantaggio fiscale in termini di gettito erariale.
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