Sono molti gli aspetti che devono essere tenuti sotto controllo quando si effettua un’operazione di cessione d’azienda e sono anche molti gli interessi contrastanti che entrano in gioco. Uno di questi è quello vantato dall’Amministrazione Fiscale. In particolare è utile comprendere come sia distribuita la responsabilità per i debiti tributari nella cessione aziendale.
Per fare ciò è necessario prendere visione del decreto legislativo numero 472 del 1997 che all’articolo 14 fornisce una chiara ed esaustiva risposta a questo quesito. Infatti viene specificatamente indicato che il cessionario risponde in solido con il cedente per i debiti tributi e le eventuali sanzioni che sono riferite a violazioni commesse nello stesso anno in cui ha avuto luogo la cessione. Con il termine solidarietà, nel rapporto obbligatorio, si intende paragonare le responsabilità dei due soggetti e renderli insieme debitori di quanto ancora dovuto. Per questo motivo l’amministrazione finanziaria potrà contare sul patrimonio sia del cedente che del cessionario per ricevere quanto ad essa sia dovuto.
L’unico limite a quanto appena enunciato è parzialmente fornito dal principio della preventiva escussione che viene riconosciuto al cessionario nel caso di pagamento ancora non adempiuto delle imposte. In particolare questo principio opera come una sorta di garanzia aggiuntiva per la figura interessate, in questo caso colui che acquista l’azienda.
In sostanza si vuole cercare di far ricadere l’obbligo del pagamento delle imposte prima sulla figura del cedente, ovvero colui che ha potuto godere dei frutti dell’attività aziendale nel periodo in cui è maturato l’obbligo verso lo Stato. Infatti questo sarebbe il procedimento più giusto per imputare alla giusta persona questo obbligo.
Il beneficio della preventiva escussione permette al cessionario di rifiutarsi di pagare qualora non sia stato prima richiesto l’esborso al cedente. In sostanza, sebbene i due soggetti rispondano in solido dell’obbligazione erariale, il cedente deve essere interpellato in un primo momento per rispondere davanti al Fisco. Solamente qualora il patrimonio di questo soggetto non sia ancora sufficiente per coprire il debito accumulato si potrà procedere a richiedere le somme dovute al cessionario.
L’acquirente dell’azienda in questo modo è tenuto parzialmente al riparo da un obbligo che è nato in origine in capo al cedente, tuttavia il limite di questa protezione è fissato nell’interesse dell’Amministrazione Finanziaria di ricevere quello che gli spetta. Esiste anche un’altra limitazione alla responsabilità del cessionario che permette di mitigare, almeno in parte, il rischio per costui di dover pagare una somma piuttosto elevata. Infatti il Fisco stabilisce che la responsabilità dell’acquirente esiste solamente nel limite del valore dell’azienda ceduta o del rame d’azienda facente parte dell’operazione.
Questa ulteriore protezione cerca di limitare le possibili ripercussioni su una persona che era estranea all’attività aziendale quando il debito è stato maturato. In una fase precedente alla conclusione della trattativa, inoltre, il potenziale acquirente potrà richiedere all’apposito ufficio la certificazione dei carichi pendenti.
Questo documento segnala quelle che sono tutte le situazioni di contestazione in corso ed i debiti fiscali che non sono ancora stati soddisfatti da parte del soggetto venditore. In questo modo la parte coinvolta potrà già prendere visione della situazione debitoria nei confronti dell’Amministrazione Fiscale.
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