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Al momento di cedere un’attività, consultando le leggi in materia può capitare di avere delle perplessità. Di seguito ne esaminiamo qualcuna.
La cessione d’azienda è un’operazione da ponderare con calma. Una volta che ci si risolve a procedere, però, è meglio non imbattersi in intoppi di carattere burocratico, magari per fretta o disattenzione. Ed è normale che, cammin facendo, emerga qualche dubbio. Qui di seguito proviamo ad affrontarne alcuni.
Anzitutto, quanto vale l’attività che vi apprestate a vendere? Valutarne l’avviamento, ossia la tendenza dell’organizzazione alla produzione di utili, non è un’operazione delle più semplici, poiché si dovrebbe tener conto di vari aspetti che per certi versi sono impossibili da quantificare e inserire in una formula che, in tanta vaghezza, risulti infallibile. Assodato che il rapporto tra i guadagni portati dall’impresa e i ricavi sicuri sia uguale o inferiore alla redditività in generale, è possibile moltiplicare la percentuale con cui si esprime quest’ultima con la media del ricavato degli ultimi tre bilanci fiscali e un coefficiente fisso (3 oppure 2).
Il modello AA7/9 è quello a cui dovete fare riferimento per dare ufficialmente notizia presso l’Amministrazione Finanziaria dell’avvenuta cessione della vostra azienda. Ciò va fatto entro e non oltre 30 giorni dall’operazione. Quanto alla cessazione dell’attività, non è necessario dichiararla: è implicita nella certificazione dell’avvio della nuova impresa che presenterà il beneficiario.
Il pagamento dell’IVA – sempre secondo la legge (DPR 633/72) – non è contemplato in cessioni e acquisizioni da parte di enti (associazioni comprese) riguardanti aziende o strutture affiliate. Non vuol dire che si possa fare a meno pure dell’imposta di registro: essa va calcolata in base al valore che l’azienda che si sta trasferendo ha sul mercato, con un’aliquota adatta quindi. Ricordate che quest’ultima ammonta al 7% per gli immobili (sui quali gravano, al 3%, pure le tasse catastali e ipotecarie) e al 3% per i mobili (ivi compreso l’avviamento). Se non ci si accorda preventivamente in maniera diversa, in una transazione comprensiva di più diritti e/o beni (perciò caratterizzati da quotazioni diverse) ci si uniformerà all’aliquota più cara.
Non ci sono norme specifiche che garantiscano il patrimonio sociale quando si contratta tra singole persone, per cui gli accordi scaturiscono da decisioni concertate dalle parti in causa, in maniera più o meno simile alla vendita di un appartamento. Se invece c’è di mezzo una società di capitali, è il Codice Civile (articoli 2343 e 2465) a guidare la trattativa. Ci vuole anzitutto un esperto nominato dal tribunale competente che, secondo precisi criteri, compili una relazione giurata concernente i beni e i crediti, atta a stabilire un allineamento con il capitale sociale e gli eventuali margini per un sovrapprezzo.
Secondo il Codice Civile le imprese che vanno registrate sono soggette a contratti scritti quando la loro proprietà è trasferita, eccezion fatta per dei singoli beni trattati differentemente o per certi tipi di stipula. I notai che se ne occupano devono a loro volta premurarsi di portare al Registro delle Imprese tali contratti entro un mese. Eravate al corrente dell’iter da seguire per cedere un’azienda?
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