Un’alternativa alla cessione d’azienda è data dalla cessione delle partecipazioni (dette anche quote o azioni); queste sono i beni di secondo grado che fanno parte dell’azienda stessa. La cessione delle quote non è espressamente richiamata dal Codice Civile , ma si è soliti far riferimento agli articoli 1470 e seguenti che regolamentano, in maniera più ampia, i contratti di vendita.
In effetti, il possesso delle quote societarie consente al socio di essere titolare dei diritti di natura amministrativo-patrimoniale; egli, infatti, può esprimere la propria volontà nell’ambito societario (per esempio, partecipando alle assemblee o alle delibere della società) e ha diritto agli utili, oltre a quelli conseguenti la liquidazione della società.
La caratteristica e la circolazione delle quote sono, invece, regolate dagli artt. 2346-2362 del Codice Civile, mentre le disposizioni relative al loro trasferimento sono previste agli artt. 2468-2474 sempre del Codice Civile.
Vendere le azioni, spesso, precede un evento straordinario che può essere o una fusione, una scissione o un conferimento. Rispetto alla cessione d’azienda vera e propria, la cessione delle azioni è un processo molto più semplice e ha diversi vantaggi. Tra questi, vi è senza dubbio la semplicità operativa. Infatti, non è necessario modificare la struttura giuridica di coloro che sono interessati alla cessione e non servono complessi interventi di natura contabile. La cessione delle azioni si realizza attraverso un contratto di compravendita che ha per oggetto le azioni della società; nel caso in cui la cessione avvenga tra soggetti differenti, le operazioni potrebbero rivelarsi più lunghe e complesse. In questo secondo caso, infatti, è necessario curare in modo particolare la fase preparatoria e quindi predisporre una valutazione dell’azienda, definire la trattativa tra le parti, etc…
Tuttavia, nonostante il processo sia generalmente più semplice, è sempre opportuno predisporre un contratto per la cessione delle quote di società in modo tale da evitare possibili contenziosi.
La cessione delle quote aziendali può avvenire all’interno oppure all’esterno di un gruppo.
Se la cessione avviene all’interno del gruppo, le motivazioni possono essere ricercate in tre categorie differenti di motivazioni:
La cessione delle quote può avvenire, però, anche all’esterno del gruppo; in questo caso le motivazioni possono essere le seguenti:
Dal punto di vista prettamente operativo, secondo quanto riporta il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (ora L.6 agosto 2008, n. 133, art. 36, comma 1-bis), la cessione delle quote può essere sottoscritta con firma digitale e deve esser depositata, entro un tempo di 30 giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese. La registrazione deve essere effettuata negli uffici nella cui circoscrizione è presente effettivamente la sede sociale.
La cessione può anche essere ottenuta in maniera tradizionale (con la partecipazione di un notaio che si occupa di redigere un atto cartaceo) oppure attraverso la sottoscrizione di un atto informatico tramite un professionista abilitato come, ad esempio, un dottore commercialista.
Anche nel caso della cessione delle quote, nel contratto è bene redigere e sottolineare alcune clausole, necessarie affinchè il procedimento di compravendita delle azioni non abbia eventuali intoppi. Le clausole sono le seguenti:
In conclusione, oltre che dal punto di vista pratico, la cessione delle sole quote aziendali ha anche un altro vantaggio rispetto alla cessione aziendale vera e propria: la convenienza dal punto di vista fiscale. La cessione delle quote spesso si abbina ad un’operazione di fusione o di conferimento e questo porta vantaggio dal punto di vista degli oneri da pagare.
Inoltre, rispetto alla cessione d’azienda, l’acquirente rileva e mantiene i cespiti aziendali ai propri valori storici; spesso, quindi, l’acquirente può chiedere uno sconto sul prezzo.
Prima di effettuare la compravendita di quote societarie, il professionista incaricato di curare la procedura del trasferimento deve effettuare una serie di controlli; oltre, ovviamente, a verificare l’identità e la capacità di agire dei soggetti coinvolti, dovrà esaminare il regime patrimoniale coniugale del cedente (al fine di verificare eventuali comunioni dei beni), accertare l’assenza di vincoli che rendano nullo l’acquisto e verificare la proprietà effettiva delle quote.
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